Art. 5 - Concorso per titoli ed esami
1. L’assunzione mediante concorso per titoli ed esami è oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce, in relazione alla professionalità richiesta, il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli, che non può, comunque, superare i 10/30 o equivalente.
2. La valutazione dei titoli, salvo non sia previsto diversamente da norme specifiche, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Il titolo di studio per l’ammissione al concorso non è valutabile se non limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo richiesto per il conseguimento del titolo stesso. Non possono essere valutati titoli di studio superiori a quelli richiesti per l’ammissione al concorso.
4. Le eventuali pubblicazioni eseguite in collaborazione possono essere valutate solo se sia possibile stabilire l’effettivo contributo del candidato; nel caso in cui ciò non sia possibile, viene attribuito un punteggio al titolo, che viene suddiviso per il numero degli autori.
5. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
a) titoli di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato);
b) anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni;
c) incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio di cui al precedente punto b);
d) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali;
e) attestati di qualificazione professionale;
f) incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università;
g) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.
6. I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per il posto messo a concorso e devono essere prodotti in originale o fotocopia autenticata ovvero tramite autocertificazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
7. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
8. Il risultato della valutazione dei titoli - salvo quanto previsto diversamente da norme specifiche - deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali, tramite affissione all’albo ufficiale della Sezione del Personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo.
9. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.
10. Le prove d’esame si svolgono con gli stessi criteri di cui all’art. 4.