Art. 12 - Norme finali e transitorie - Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’art. 8 - Graduatorie di merito - si applicano alle graduatorie dei concorsi pubblici e riservati, a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time in vigore alla data di emanazione del presente regolamento.
2. Al termine delle procedure concorsuali, espletate contestualmente, di cui ai punti a), b), e c) dell’art. 1, eventuali posti pubblici o riservati non coperti per mancanza di idonei potranno venir ricoperti facendo ricorso alle graduatorie dei concorsi riservati o pubblici corrispondenti.
3. Per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sullo svolgimento dei concorsi e sulle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e le norme contenute nel CCNL del comparto Università.
4. Il presente regolamento verrà modificato non appena intervenute le modifiche, a livello contrattuale, di cui all’art. 50 del CCNL concernenti la revisione dell’attuale ordinamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.