Art. 2 - Programmazione
1. I posti di categoria C, D ed EP da destinare alle procedure di cui all’art. 1 del presente regolamento sono determinati in sede di programmazione annuale del fabbisogno di personale, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 del predetto art. 57 CCNL, in percentuale pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua – nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti - e sono oggetto di consultazione con i soggetti sindacali.
2. In tali incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi necessari.
3. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.