Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, dell’Università degli Studi di Trieste:
- Personale Tecnico Amministrativo;
- Collaboratori ed Esperti Linguistici;
-Tecnologi di cui all’art.24 bis della L. 240/2010;
-Dirigenti.
2. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l’applicazione del presente Codice o che intrattenga un rapporto formalizzato con l’Ateneo.
4. Ai fini di cui al precedente comma, nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita, nei limiti previsti dalle leggi, un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dall’incarico, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice di comportamento.