Art. 8 - Prevenzione della corruzione
1. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza, fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione pertinente.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni adotta tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli finalizzati alla tutela della riservatezza del lavoratore che ha effettuato la segnalazione.
3. In ogni caso la tutela del lavoratore, che segnala illeciti, è garantita ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; è fatto obbligo per chiunque di mantenere la riservatezza in ordine all’identità del segnalante e di non porre in essere atti discriminatori nei confronti del medesimo.