Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni
1. La violazione delle norme contenute nel presente codice, applicabili, in quanto principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori), e le relative sanzioni, sono valutate, caso per caso, ai sensi dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 23 dello Statuto di Ateneo.
2. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento.
3. Il presente Codice viene pubblicato all’albo ufficiale e sul sito web di Ateneo. Esso viene, altresì, inviato con posta elettronica a tutti i lavoratori, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ateneo, alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
4. Il presente Codice, viene sottoposto a revisione periodica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo; si applica alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.