Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 5 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Il bando di indizione della procedura selettiva potrà prevedere ulteriori requisiti di ammissione, individuati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, in funzione e in correlazione a specifiche esigenze e/o a progetti o iniziative di particolare valenza strategica per l’Ateneo.
2. La partecipazione alle procedure selettive di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b (RTDb) è riservata a:
- candidati che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ai sensi dell’art. 16 legge 30 dicembre 2010, n. 240;
oppure,
- candidati in possesso del titolo di specializzazione medica;
oppure,
- candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di:
- contratti di cui all’articolo 2 comma 3 lettera a (RTDa);
- assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 legge 27 dicembre 1997, 449 e/o dell’art. 22 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (testo previgente l. n. 79/2022);
- borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 legge 30 novembre 1989, n. 398 o analoghe borse;
- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 14 legge 4 novembre 2005, n. 230;
- analoghi contratti, assegni o borse fruiti in Atenei o Enti di ricerca stranieri.
3. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al comma precedente, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili.
4. Se il titolo di ammissione è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione e, in tal caso, sarà ammesso al concorso con riserva. In caso di ammissione con riserva, il provvedimento di riconoscimento del titolo di studio costituirà presupposto ai fini del favorevole scioglimento della riserva e della conseguente, eventuale decorrenza del contratto. Qualora il titolo non venga riconosciuto, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, nel caso si tratti del vincitore, verrà designato vincitore il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva in graduatoria.
5. Non sono ammessi alle procedure selettive:
- coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
5-bis. Non sono ammessi alle procedure selettive per contratti di tipo a e b (RTDa e RTDb) coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente l. n. 79/2022), con Atenei statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dall’articolo 22, comma 1, della medesima legge, per un periodo che, sommato al triennio del posto di ricercatore messo a concorso, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
5-ter. Non sono ammessi alle procedure selettive per contratti di tipo c (RTT) i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti del medesimo tipo.
6. Salvo quanto previsto al comma 4, i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
7. L’esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore, comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.