Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento e l’assunzione, mediante procedure selettive pubbliche, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente e successivo alle modifiche di cui alla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento qualora il ricercatore sia risultato vincitore di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’università e della ricerca.
3. Le procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 3, sono indette entro i limiti previsti dall’art. 14, commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies, del decreto-legge di cui al comma 1.
4. Nell'ambito della programmazione triennale, l’Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all’art. 2, comma 3, lettera c (RTT), in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall’Ateneo medesimo.