Art. 10 - Incompatibilità
1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:
a) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio e di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
b) con la frequenza della scuola di specializzazione;
c) con titolarità di contratti di ricerca, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca
d) con la titolarità di assegni di ricerca;
e) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, il regime degli incarichi extraistituzionali e delle incompatibilità dei ricercatori è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.