Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale
TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari
1. La tassa regionale è stabilita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA, in base all’ISEE per l’Università per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all’estero è fissato un importo forfettario.
3. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.
4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.