Art. 15 - Ripresa dopo interruzione di più anni
1. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, deve pagare la tassa di ricognizione, per ciascun anno di interruzione e il contributo per iscriversi all’anno accademico nel quale riprende gli studi.
2. Lo studente, negli anni accademici di interruzione degli studi, non può compiere alcun atto di carriera. Tuttavia, se intende usufruire delle sessioni di esami relative all’ultimo anno di interruzione, deve iscriversi tardivamente (con mora) all’ultimo anno di interruzione, pagando l’intero ammontare del contributo previsto per quell’anno accademico (calcolato in base all’ISEE per l’Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l’anno di interruzione).