Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale
TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università
1.Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
a. gli studenti che non chiedono l’ISEE per l’Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;
b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
d. gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l’Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’Art. 17.