Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) Tassa regionale: tassa riscossa dall’Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) Contributo onnicomprensivo; contributo in misura predeterminata per i corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99 che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;
c) Indennità accessorie: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, richiesta duplicato student card, eccetera;
d) ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato “ISEE per l’Università”: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari iscritti alle scuole di specializzazione;
e) Atto tardivo: qualsiasi istanza o perfezionamento della stessa dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d’Ateneo;
f) CdA: Consiglio di Amministrazione dell’Università;
g) MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;