Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari
1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall’art. 30 della Legge 118/1971 e dall’art. 9 del D.lgs. 68/2012:
a) esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
b) Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio prevista dal D.lgs. 68/2012 e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;
c) Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano;
d) Riduzione del 50% dei contributi universitari per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.
2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni dai contributi universitari:
a) Riduzione dei contributi per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, fino all’importo previsto per coloro che ottengono un ISEE per l’Università o ISEE per i corsi di dottorato pari a 0,00 euro. Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.lgs. 368/99che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;
b) Riduzione di un importo stabilito dal CdA del contributo onnicomprensivo per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell’immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell’Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione ISEE. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.lgs. 368/99che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;
c) Eventuali riduzione dei contributi universitari per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell’Ateneo, fino al pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA.