Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca Scientifica
Art. 11 - Finanziamento dei progetti
Il finanziamento ritenuto congruo e proposto dalle commissioni valutatrici non può essere inferiore al 75% della richiesta, salvo motivata riduzione da parte della Commissione.
Qualora i fondi assegnati al Dipartimento non fossero sufficienti a coprire il finanziamento di tutti i progetti considerati dalla Commissione ammissibili al contributo, è data facoltà al Dipartimento di deliberare una integrazione dei fondi FRA con risorse proprie.
Il finanziamento dei progetti, una volta approvato, viene assegnato al Dipartimento di afferenza del proponente.
I fondi erogati si intendono destinati esclusivamente per attività di ricerca e non sono pertanto previste trattenute da parte dei Dipartimenti a titolo di spese generali.