Art. 8 - Valutazione dei progetti presentati
Ciascuna domanda di finanziamento per progetto di ricerca è attribuita al Dipartimento di afferenza del proponente.
I progetti sono valutati da una Commissione di tre esperti, designata dal Dipartimento con i criteri specificati al successivo art. 9.
Per la valutazione di ogni progetto la Commissione può utilizzare referee, anche esterni, il cui numero ed i cui criteri di lavoro sono a discrezione della Commissione stessa. Gli eventuali referee si rapportano alla Commissione in modo diretto e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa, senza intermediazione di passaggi procedurali di carattere amministrativo. La corresponsione dei compensi per il referaggio è a carico dei Dipartimenti.
La Commissione, sulla base delle valutazioni ottenute dai progetti, formula una graduatoria per ogni singola linea d’intervento ed esprime una proposta di riparto delle risorse, indicando i progetti da finanziare ed il relativo importo, da presentare al Consiglio di Dipartimento per una presa d’atto.
Le proposte delle Commissioni dipartimentali sono approvate dai competenti organi accademici.