Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata
Art. 13 Periodo di Conservazione
Il periodo di conservazione all’interno del Sistema dei dati personali di cui all’art. 7 è limitato:
· alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. e b. dell’art. 1;
· alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell’art. 1.