Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata
Art. 10 Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati
Per impostazione predefinita, esclusivamente l’interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.
Nell’ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell’Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall’Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all’Ateneo. L’interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all’impostazione predefinita.