Art. 2 Presupposti
1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza contestuale dei seguenti presupposti:
a) rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato o determinato;
b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali;
c) sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, nel caso di indagini penali, provvedimento di archiviazione; in quest’ultimo caso, l’Università si riserva il diritto alla ripetizione di quanto rimborsato qualora lo stesso procedimento venga successivamente riaperto;
d) congruità dell’importo richiesto a titolo di rimborso con i limiti previsti dalle presenti Linee Generali;
e) sussistenza dell’interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l’Università;
f) assenza di conflitto di interesse tra l’Università ed il dipendente secondo quanto previsto dall’articolo 4 delle presenti Linee Generali.
2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra una sentenza o provvedimento con le formule di cui all’articolo 530, comma 1, c.p.p. che escluda la responsabilità, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.
3. Il rimborso sarà escluso nel caso in cui il provvedimento conclusivo, sia pure formalmente liberatorio (sentenza di assoluzione; ordinanza o decreto di archiviazione; ecc.), nel proprio apparato motivazionale, contenga statuizioni circa i fatti addebitati al dipendente, tali da configurare un conflitto d’interessi con l’Amministrazione o, comunque, da delineare l’estraneità dei comportamenti rispetto ai compiti istituzionali che il dipendente è chiamato ad assolvere. Dovrà essere valutata, inoltre, l’insussistenza di qualsiasi profilo di danno in concreto per l’Ente.
4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), nella valutazione della congruità delle parcelle presentate dai dipendenti ai fini del rimborso, effettuata dall’Ufficio Legale, verranno applicati i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - e successive modificazioni. In particolare, ai fini della valutazione, si terrà conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata dal difensore, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
5. Nel caso in cui, nonostante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, residuino specifici dubbi da parte dell’Università in ordine all’ammissibilità della domanda di rimborso o alla congruità della somma richiesta o alle singole voci, si potrà formulare richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato, nell’ambito della generale attività consultiva ex art. 13 R.D. n. 1611 del 1933, nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 196/2003.