Art. 3 Esclusioni
1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.
2. L’esistenza di un conflitto di interesse tra l’Università e il dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 4 delle presenti Linee Generali, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo.
3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente, che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l’assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.
4. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal personale dipendente che benefici di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, salvo per la quota parte eventualmente non coperta. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti che, pur beneficiando di tale polizza, non abbiano provveduto ad attivare il sinistro assicurativo nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, salvo gravi e comprovate ragioni, nonché nel caso in cui i medesimi abbiano ottenuto la liquidazione a proprio favore delle spese legali in sede giudiziaria.
5. Non possono essere oggetto di rimborso le spese legali sostenute dal personale universitario che presta servizio presso le strutture sanitarie convenzionate di cui all’art. 1, comma 2, relativamente a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, come tale prestata nell’interesse della struttura sanitaria.