Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito
TITOLO II – FONDO ECONOMALE

Art. 4 – Responsabilità del Consegnatario e dei Sub-consegnatari

1. Il Consegnatario del Fondo economale e i Sub-consegnatari sono soggetti, oltre che alle responsabilità previste in qualità di dipendenti dell’Ateneo, anche alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti. I Sub-consegnatari devono rendere il conto della cassa economale di loro spettanza al Consegnatario entro il 60° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, il quale provvederà alla redazione del modello di resa del fondo economale unico di ateneo.

2. Il Consegnatario e i Sub-consegnatari sono responsabili delle discordanze fra il Fondo economale e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo, e sono personalmente responsabili delle somme e dei valori ricevuti.

3. Il Consegnatario e i Sub-consegnatari devono custodire il denaro e gli altri valori in cassaforte o cassetta di sicurezza munita di chiave.

4. Il Consegnatario e i Sub-consegnatari devono conservare la documentazione relativa alle spese sostenute presso la sede della struttura assegnataria della cassa economale.