Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito
TITOLO II – FONDO ECONOMALE

Art. 6 – Utilizzo del Fondo economale

1. Il Consegnatario e i Sub-consegnatari eseguono pagamenti per contanti attraverso il Fondo economale, nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e delle altre norme vigenti, per le seguenti spese minute di carattere urgente e contingente:

a) spese minute per l’acquisto di beni e servizi per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature e di locali;

b) spese minute per trasporto o per il funzionamento degli automezzi;

c) spese minute per l’acquisto di libri, audiovisivi, stampa quotidiana e periodica e prodotti editoriali;

d) spese minute per cerimonie, mostre, convegni, spese di rappresentanza istituzionali e per il funzionamento degli Organi Istituzionali;

e) spese minute d’ufficio e per prodotti a fini di didattica e ricerca;

f) spese postali e telegrafiche e per valori bollati e generi di monopolio di Stato;

g) spese contrattuali, di pubblicazioni di avvisi previsti per legge, di registrazione e visure catastali o indifferibili a pena danni;

h) imposte, tasse, canoni e diritti erariali o doganali.

2. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, per la cui disciplina si rimanda all’apposito regolamento, deve sussistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell’ente dalla documentazione probatoria. In ogni caso, come precisato dalla giurisprudenza contabile, è necessario rendicontare puntualmente la spesa, non essendo legittimo un rimborso di denaro pubblico per spese non provate nell’an e nel quantum.