Art. 10 – Reintegro del Fondo
1. Durante l’esercizio contabile il Fondo economale è reintegrabile previa presentazione da parte del Consegnatario e dei Sub-consegnatari del rendiconto delle somme già spese agli uffici contabili competenti. Tuttavia, al fine di evitare che l’utilizzo del Fondo economale avvenga in maniera ricorsiva da parte delle strutture di ateneo, in ogni caso non potranno essere superate spese annue sostenute attraverso il Fondo economale, compresi i reintegri, di euro 20.000,00 per l’Amministrazione centrale, e di Euro 12.000,00 per i Dipartimenti.
2. Il reintegro, totale o parziale, avviene con ordinativi di pagamento emessi all’ordine del Consegnatario e dei Sub-consegnatari e da questi debitamente quietanzati. Gli ordinativi di pagamento sono tratti sulle nature contabili di pertinenza, secondo la spesa effettuata.
3. I reintegri del Fondo devono essere cronologicamente registrati nell’ apposito registro del Fondo economale.
4. Alla fine dell’esercizio contabile il Consegnatario e i Sub-consegnatari restituiscono il fondo anticipato, mediante versamento sul conto dell’Università.