Art. 13 – Tutela da misure discriminatorie e ritorsive
1. Il segnalante è tutelato rispetto ad eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’Amministrazione a causa della propria segnalazione.
In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, anche consistente in comportamenti od omissioni, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.
Il segnalante e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ateneo comunicano in ogni caso all'ANAC l’adozione di misure ritenute ritorsive o discriminatorie.
L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Se dall’istruttoria risulta che la misura è effettivamente ritorsiva o discriminatoria ed è stata adottata a causa della segnalazione, l’atto dell'amministrazione è nullo. In particolare, in caso di licenziamento, il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro (art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23).