Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO I SOGGETTI E CARATTERI DELLA SEGNALAZIONE
Art. 2 – Soggetti abilitati alla segnalazione
Possono segnalare presunte condotte illecite ai danni dell’Ateneo ai sensi dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (d’ora in poi “art. 54-bis”):
- i dipendenti dell’Ateneo, cioè i titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con lo stesso, sia in regime pubblicistico che privatistico;
- i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell’Ateneo.