Articolo 1. Campo di applicazione
1. Con il termine start up si intende ogni iniziativa imprenditoriale, di norma non partecipata dall’Ateneo in qualità di socio, che sia nata su iniziativa di giovani talenti, il cui business sia chiaramente legato all’innovazione e alla tecnologia e che abbia come scopo lo sfruttamento di nuovi prodotti e/o servizi, ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante un percorso formativo organizzato, tenuto o gestito dall’Ateneo a qualsiasi titolo.
2. Per “Start up dell’Università degli Studi di Trieste” si intende, in particolare, una società commerciale partecipata da almeno un soggetto tra quelli elencati/definiti al successivo Articolo 2 comma 1 delle presenti Linee guida, il cui accreditamento venga concesso dal Rettore secondo le modalità contenute negli articoli 4 e 5 delle presenti Linee guida, nonché le società costituite da soggetti a norma del D. Lgs. n.297/1999 art. 2 c. 2 lett. f, come previsto dalla Legge 240/2010 art. 6 e a norma del Decreto MIUR n. 168/2011 art.3.
3. Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti Linee guida gli spin off universitari (partecipati) o accademici (non partecipati) dell’Ateneo, oggetto del “Regolamento spin off” dell’Università degli Studi di Trieste, per la cui disciplina ivi si rinvia.