Articolo 8. Durata dell’accreditamento
1. L’accreditamento viene concesso per la durata di cinque (5) anni. L’accreditamento e le misure possono essere revocati unilateralmente e insindacabilmente dall’Università in qualsiasi momento in presenza di qualsiasi situazione, anche potenziale, lesiva del buon nome, dell’immagine, del decoro e della reputazione dell’Università o nel caso in cui i soggetti proponenti, i soci e gli amministratori della start up accreditata abbiano comportamenti non corretti nei confronti dell’istituzione universitaria o dei suoi organi. L’accreditamento può essere altresì revocato dal Rettore, previo parere della Commissione Spin off, in seguito al monitoraggio annuale di cui al comma successivo.
2. Tutte le start up, per la durata dell’accreditamento, sono tenute ad inviare annualmente, entro i termini che verranno loro comunicati, il Bilancio Consuntivo nonché una relazione da redigere su apposito modello predisposto dagli uffici.
3. L’accreditamento può essere prorogato per un periodo massimo di un anno (una so-la volta), previa presentazione di nuova istanza. La perdita dell’accreditamento comporta l’immediata revoca delle misure concesse di cui all’Articolo 6. La mancata comunicazione nei tempi richiesti comporterà la perdita dell’accreditamento.
4. È fatto obbligo alle start up accreditate di comunicare tempestivamente all’Università qualsiasi evento che modifichi sostanzialmente la vita, l’organizzazione ed il funzionamento della società. Qualora venissero meno le misure concesse, ma non lo status di “Start up accreditata dall’Università degli Studi di Trieste”, l’obbligo di comunicazione delle suddette modifiche permane. In detti casi, il Rettore, previo parere della Commissione Spin off, si riserva di confermare o meno la concessione dell’accreditamento e delle altre misure.