Art. 7 – Formazione del personale docente e ricercatore
1. L’Ateneo mira al miglioramento continuo ed all’implementazione delle professionalità del personale docente e ricercatore.
Lo sviluppo e la promozione di iniziative di formazione continua sono necessari al fine di favorire il miglioramento e l’innovazione nella didattica, nella ricerca e nell’impegno pubblico e sociale.
Il personale docente e ricercatore è pertanto contemplato sia in quanto destinatario degli interventi formativi per gli specifici obblighi di legge (prevenzione della corruzione, trasparenza, sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e protezione dei dati, tematiche di genere) che quale destinatario delle altre iniziative rivolte al sostegno e allo sviluppo delle competenze.
2. L’Ufficio competente si occupa di programmare, gestire, organizzare e di monitorare/verificare gli interventi formativi rivolti ad approfondire ed aggiornare le conoscenze proprie del ruolo e degli ambiti delle attività connessi, nonché quelle previste in adempimento delle normative in materia di formazione dei dipendenti pubblici.
3. L’Ufficio collabora inoltre con il Teaching and Learning Centre di Ateneo nell’organizzazione dei percorsi formativi improntati al miglioramento della qualità della funzione didattica del personale docente e ricercatore.
Il personale docente e ricercatore di nuova assunzione è tenuto a partecipare alle iniziative formative proposte dal Teaching and Learning Centre secondo quanto programmato dal Centro stesso.