Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico amministrativo

Art. 7 Trattamento giuridico ed economico

  1. Le/I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello delle lavoratrici/ori lavoratori a tempo pieno previsto dal CCNL. Le/I lavoratrici/ori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il medesimo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL relativi al comparto Istruzione e ricerca. 

  2. In occasione della partecipazione ad attività formative svoltesi nella fascia pomeridiana, con orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e 15 minuti, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all’indennità sostitutiva di buono pasto; in questo caso, previa comunicazione, l’Ufficio competente provvederà a trasformare la giornata lavorativa in orario con rientro (9 ore).

  3. In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal d.lgs. n. 151 del 2001, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale e misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 

  4. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa Area e settore professionale.