Art. 5 Criteri di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Ai sensi dell’art. 107, c. 7 del CCNL 2019-2021, il quale prevede che il contingente massimo del 25% possa essere elevato fino ad un ulteriore 10% in presenza di gravi e documentate situazioni familiari specificamente individuate dalla contrattazione integrativa, sono definite le seguenti casistiche:
dipendenti con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
presenza di figli minori in condizione di disabilità grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
presenza di figli con necessità di sostegno intensivo (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992), senza alcun limite di età;
dipendente con certificazione di invalidità maggiore o uguale al 34%;
dipendenti che siano caregivers (assistente familiare) secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 255, Legge n. 205/2017;
dipendenti vittime di violenza di genere inserite in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati (ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015).
Nei casi previsti dal presente comma le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono presentate senza limiti temporali.
2. Qualora il numero di domande ecceda i contingenti massimi sopra descritti (25%+ev. 10%), al fine dell’accoglimento della domanda è data la precedenza ai seguenti casi, previsti dall’art. 107, c. 8 del CCNL:
dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi 4 [“in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge …, i figli o i genitori …nonché chi assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 3 c.3 della L. 104/1992”] e 5 [”con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art 3 della L. 104/1992 …], del d.lgs. n. 81 del 2015;
dipendenti in condizioni di disabilità o in particolari condizioni psicofisiche;
dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenza;
genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
gravi stati di salute certificati che richiedono cure o terapie.