Art. 4 – Diritti e doveri connessi allo status
Il visiting student ha diritto:
di partecipare alle lezioni e alle attività formative alle quali si è regolarmente iscritto e sostenere gli esami finali di profitto;
all’assegnazione di un tutor accademico nel caso di svolgimento di attività di ricerca;
di accedere alle biblioteche, ai laboratori e alle aule informatiche dell’Ateneo
di accedere ai sistemi informatici e alle piattaforme digitali dell’Ateneo;
di beneficiare delle coperture assicurative previste per gli studenti;
di usufruire dei servizi di mensa universitaria secondo le tariffe previste;
di iscriversi alle associazioni studentesche;
Il visiting student deve attenersi alle scadenze indicate per la presentazione della candidatura e per il pagamento, come riportato nella pagina dedicata sul sito dell’Ateneo. Le candidature ricevute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio, per l’acquisto di libri di testo e per visti di ingresso e soggiorno, e ogni altra spesa non espressamente indicata da questo Regolamento sono a carico dello studente.
Il visiting student è tenuto a rispettare tutte le disposizioni interne dell’Ateneo, incluse quelle contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nelle normative in materia di sicurezza all’interno delle sedi universitarie. Tale obbligo si estende anche all’uso corretto delle risorse informatiche, laboratoriali, bibliotecarie e documentali messe a disposizione dall’Università.
Il visiting student che svolga attività di ricerca ai sensi del presente Regolamento per un periodo pari ad almeno sei mesi è tenuto, qualora i risultati dell’attività svolta siano oggetto di pubblicazione scientifica, a indicare tra le proprie affiliazioni anche l’Università degli Studi di Trieste. I contenuti scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo non possono essere oggetto di pubblicazione senza il consenso, in forma scritta, del tutor di cui all’art. 7.