Centri Servizi interstrutturali
Art. 2
I "Centri Servizi Interstrutturali" sono istituiti con Decreto del Rettore, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentite le strutture interessate
Le specifiche attività di ciascun Centro sono definite dal relativo atto istitutivo.