Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per il Coordinamento universitario della Regione Friuli-Venezia Giulia
Art. 3 - Elezione componente studentesca
1. L’elezione dei due rappresentanti degli studenti viene effettuata dalla componente studentesca del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riunita in seduta comune, all’interno di ciascuna sede universitaria.
2. Viene eletto un rappresentante degli studenti per la sede universitaria di Trieste e un rappresentante degli studenti per la sede universitaria di Udine.
3. Sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale. In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.
4. I rappresentanti degli studenti eletti durano in carica un biennio accademico e sono rieleggibili.