Art. 9 - Convocazioni
Il Consiglio degli Studenti viene convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio oppure:
a. Su richiesta del Rettore;
b. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri in carica
Nei suddetti casi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
In ogni caso, la convocazione, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l’ora, il luogo della riunione, l’ordine del giorno, deve essere spedita all’interessato almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione può essere validamente effettuata anche tramite altri mezzi, se preventivamente concordati. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i consiglieri presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.
Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l’avviso deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell’ora di inizio della riunione.
Il Presidente è tenuto a rendere pubblica la data delle sedute e gli argomenti da trattare mediante l’affissione dei relativi avvisi nella bacheca del consiglio degli studenti contestualmente all’invio delle convocazioni ai consiglieri entro i termini sopra indicati e, al caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.
Tutti gli atti relativi a ciascun argomento all’ordine del risultano depositati presso l’ufficio di Presidenza del consiglio degli studenti nei 5 giorni precedenti l’adunanza del consiglio: durante l’orario d’ufficio della Presidenza tutti i consiglieri hanno diritto a prenderne visione.