Art. 10 - Avvio e norme transitorie
Ai fini della costituzione del Comitato, ciascuno dei Dipartimenti aderenti è tenuto ad eleggere i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall’emanazione del presente regolamento.
Nella seduta di insediamento, convocata dal decano, il Comitato provvederà all’elezione del Coordinatore, alla nomina dei due rappresentanti dei Dipartimenti aderenti nella Giunta del Centro, all’individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse e all’eventuale integrazione del Comitato stesso con il Direttore di Dipartimento di cui al punto 2 dell’art. 4.
Il Coordinatore del Centro provvede a diffondere tra tutti i Dipartimenti dell’Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri gruppi ricerca.