Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commissione elettorale
Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri che sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un membro supplente.
La Commissione Elettorale predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.
L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale e formalizza, secondo ordine alfabetico, l’elenco delle candidature presentate secondo le modalità di cui all’art. 4.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.
Delle operazioni dell’Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.