Art. 4 - Organi del Centro
Sono organi del Centro: il Comitato, il Coordinatore e, ove costituita, la Giunta.
Il Comitato è costituito da:
- un rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti proponenti, eletto in seno al rispettivo Consiglio;
- un rappresentante eletto dai gruppi di ricerca aderenti al Centro ma non appartenenti ad uno dei Dipartimenti proponenti.
Il Coordinatore è eletto dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e, ove costituita, la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni.
Le adunanze del Comitato e della Giunta sono validamente costituite con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
La Giunta, ove costituita, è composta dal Coordinatore del Centro, e da tre rappresentanti dei Dipartimenti proponenti, eletti dal Comitato tra i suoi membri con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La Giunta resta in carica per un triennio.
Qualora non ne sia già membro, partecipa alle riunioni del Comitato e della Giunta, con funzione consultiva e limitatamente alle questioni riguardanti la gestione finanziaria del Centro, il Direttore del Dipartimento - Centro di spesa pro-tempore, eventualmente coadiuvato o sostituito dal Segretario Amministrativo dello stesso.
Salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 5 del presente articolo, il Comitato e la Giunta deliberano col voto della maggioranza semplice dei presenti.