Art. 11 - Valutazione dei candidati
La selezione avviene per titoli e colloquio e consisterà in una valutazione comparativa dei candidati.
La Commissione stabilisce previamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni da formalizzare nei relativi verbali.
Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e sua coerenza con il settore scientifico disciplinare compreso nell’area scientifica per la quale è stata bandita la selezione;
- apporto individuale del candidato.
Per i titoli, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 50.
La Commissione predispone uno schema di ripartizione dei 50 punti, valutando le pubblicazioni e, gli altri titoli scientifici, anche conseguiti all’estero, tra cui:
- conseguimento del dottorato di ricerca
- conseguimento di diplomi di master e di specializzazione
- svolgimento di documentata attività di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 30 su 50.
Per il colloquio, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 50. Il colloquio si considera superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 30 su 50.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria dei candidati risultati idonei per aver superato il colloquio e designa il vincitore (o i vincitori nei casi di selezione per il conferimento di più assegni in relazione allo stesso programma di ricerca).
Entro 30 giorni dalla consegna da parte della Commissione, gli atti della selezione e la relativa graduatoria saranno approvati con decreto rettorale, che verrà esposto all’albo della Sezione Personale Docente con l’avviso che presso la stessa sarà possibile prendere visione dei verbali della Commissione.
La graduatoria rimarrà valida nei limiti posti dalla disciplina generale in materia di reclutamento del personale e, in caso di cessazione anticipata dell’assegnista, potrà essere ulteriormente utilizzata ai fini della stipula di contratti di durata comunque non inferiore ad un anno, alle condizioni stabilite dall’art. 8 del presente regolamento, previa delibera del Consiglio della struttura competente.