Direttive per la partecipazione e l'adesione a centri interuniversitari, consorzi e ad altre strutture di ricerca
Art. 7 - Modalità di recesso
Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, previa valutazione dell’attività svolta, sentiti i rappresentanti e le strutture coinvolte dell’Ateneo, sono competenti a deliberare in merito al proseguimento della partecipazione o all’eventuale recesso nei casi in cui questo è consentito dalla legge o dal relativo statuto.