Disciplina delle procedure di chiamata degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210

Art. 1

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164, disciplina le procedure di chiamata degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998 n. 210.

2. Entro sessanta giorni dalla data di accertamento con decreto del Rettore della regolarità degli atti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei in esito a procedure bandite precedentemente alla data del 15 maggio 2005, o del candidato idoneo in esito a procedure bandite successivamente a tale data, ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità negli atti delle Commissioni giudicatrici, invia, con provvedimento motivato, gli atti stessi alla commissione, assegnandole un termine per il riesame dei verbali di concorso.
3. La nomina del candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà è disposta con decreto rettorale, decorre di norma dalla data di inizio dell’attività didattica del primo semestre e può essere disposta con decorrenza in corso d’anno nel rispetto delle esigenze dell’insegnamento e di quanto disposto in materia dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
4. L’ Università può procedere a chiamare, per motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, i quali non siano stati chiamati dalla Facoltà –di questo o altro Ateneo- che ha richiesto il bando, nell'ambito della programmazione triennale e a condizione che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata dell’idoneo deve avvenire entro il periodo di conservazione dell’idoneità previsto dal comma 6 dell’art. 1 della legge 4.11.2005 n.230.
5. Le deliberazioni di chiamata degli idonei, di cui al presente regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. Il presente regolamento viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione mediante affissione all’albo dell’Università e per via telematica.