Art. 1 - Definizione e finalità
1. Per mobbing s’intende una forma di violenza morale o psichica, attuata nell’ambito del contesto lavorativo, dal datore di lavoro, dai superiori gerarchici o da altri dipendenti nei confronti di uno o più lavoratori. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro e comunque suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell’integrità psicofisica della persona.
2. L’Università degli Studi di Trieste riconosce la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare il fenomeno del mobbing mediante la costituzione di un apposito Comitato paritetico (di seguito denominato Comitato), come previsto dall’art. 20 del CCNL Università 2002/2005.