Art. 1
1. A tutela della partecipazione democratica e del pluralismo è garantito un contributo annuo all’attività d’informazione politica universitaria delle liste rappresentate nel Consiglio degli Studenti, imputato sui fondi stanziati dall’Ateneo per le attività culturali degli studenti.
2. A ogni lista è assegnata una quota base di 250 euro, aumentata di 25 euro per ogni seggio coperto nel Consiglio degli Studenti. La quota attribuita alle liste in base al numero di seggi non può comunque superare i 500 euro.
3. L’assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:
a) spese tipografiche e di copisteria;
b) spese di attività aggregativa rivolta a studenti e dottorandi, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie.
4. Le attività devono essere in ogni caso di ambito universitario e svolgersi nel rispetto dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana.
5. Le liste designano tra i propri consiglieri un delegato, quale responsabile nei confronti dell’Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d’erogazione e all’uso dei fondi, nonché un supplente, che lo sostituisca in caso d’impedimento.
6. I finanziamenti sono erogati al delegato dall’ufficio di Ateneo competente, in base alla documentazione delle spese già sostenute e nei limiti dell’assegnazione spettante alla lista.Il delegato allegherà alla richiesta una breve relazione illustrativa dell’attività.
7. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente 15,00 euro, e nel limite massimo di 150,00 euro complessivi, il delegato sarà esentato sotto sua personale responsabilità dall’obbligo di fatturazione, fermo restando l’obbligo di documentazione.
8. Possono essere, inoltre, concessi anticipi in base a specifica e dettagliata richiesta del delegato stesso da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di svolgimento delle attività unitamente ad una breve relazione illustrativa dell’attività e ai preventivi di spesa.
9. Gli anticipi comportano l’obbligo di rendicontazione delle spese e la restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell’attività.
10. L’assegnazione annua è operata contestualmente all’assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti. I fondi sono imputati al capitolo di bilancio per le attività degli studenti.
11. Le attività annue devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono. Il finanziamento sarà revocato per le parti non espletate.
12. Le liste universitarie sono parificate a ogni effetto alle prescrizioni stabilite dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti” per le associazioni e per i gruppi studenteschi, ove applicabili, e pertanto si rinvia al suddetto regolamento. Le liste universitarie sono, comunque, esentate dall’obbligo di presentare le firme necessarie per concorrere al finanziamento.
13. Alle liste universitarie non possono essere assegnati per ogni annualità importi superiori a 2.800 euro, inclusivi complessivamente dell’assegnazione disciplinata dal presente regolamento e dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti”.
14. Le liste universitarie devono rendicontare le modalità, con cui hanno speso il contributo annuo per l’attività d’informazione politica universitaria, secondo le stesse indicazioni stabilite dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti” per le associazioni e i gruppi. È fatto obbligo alle liste di esporre pubblicamente il suddetto rendiconto.
15. Il presente regolamento costituisce un regime transitorio nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina sulla contribuzione alle liste universitarie.