Art. 9 - Familismo, nepotismo e favoritismo
Ricorre familismo o nepotismo quando un dipendente dell’Ateneo, nel suo ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l’avvio e lo sviluppo della carriera universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.
Altresì, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell’Ateneo, ai valori d’imparzialità e all’interesse di altri candidati più meritevoli.
Fatta salva la normativa vigente, l’Università condanna e persegue ogni forma di familismo, nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.