Art. 4 - Beneficiari
1. Il dottorando deve essere già regolarmente iscritto ad un Dottorato di Ricerca, in base alla normativa vigente in uno dei due paesi. Il dottorando proveniente da un’università straniera deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al Dottorato di ricerca presso questo Ateneo. Il Collegio dei Docenti, in caso di titolo studio straniero, deve deliberarne l’equivalenza ad un diploma di laurea italiano.
2. In entrambi gli atenei devono essere attivati dottorati con programmi equivalenti per contenuti e finalità, nell’anno accademico di immatricolazione del dottorando.
3. La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attuata solo a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.
4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno, qualora sussistano particolari interessi scientifici. L’attività già svolta deve essere riconosciuta.
5. Il dottorando deve iscriversi ogni anno in entrambe le istituzioni ed è tenuto al pagamento delle tasse universitarie presso una sola delle due sedi, di norma presso la sede amministrativa da cui proviene il dottorando, ad eccezione di quanto dovuto per il costo del rilascio del diploma originale.
6. Il dottorando deve svolgere l’attività di ricerca alternativamente nelle due istituzioni (di norma per periodi uguali, comunque non inferiori al 30% della durata del corso).
7. L'attività svolta dai dottorandi, sia in ingresso sia in uscita, deve essere valutata annualmente dal Collegio dei Docenti, ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
8. Il dottorando, se titolare di borsa di studio presso l’Università degli Studi di Trieste, potrà usufruire, qualora prevista, della maggiorazione della borsa nella misura del 50%, per periodi di frequenza all’estero, nell’ambito delle attività di cui al punto 6 del presente articolo, debitamente documentata e di durata continuativa non inferiore ad un mese.