Spese in economia
Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Garanzie

In caso di lavori, forniture o servizi di valore superiore a 40.000 euro, ciascun operatore economico deve prestare una garanzia dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base di gara, nella forma della cauzione o della fideiussione, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006.
Per affidamenti di lavori, forniture o servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro, l’aggiudicatario deve costituire, contestualmente alla stipula del contratto, garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Per importi di valore inferiore, la costituzione della garanzia di cui al comma 2, è rimessa al prudente apprezzamento del R.U.P.