Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico
Art. 14 - Attribuzione dei seggi
1. La commissione elettorale centrale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato Accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
2. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.