Art. 5 - Il Direttore
Il Direttore esercita le competenze stabilite dalla normativa vigente.
Il Direttore, oltre al Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, può nominare Delegati ovvero istituire Commissioni, che possano coadiuvarlo nei vari aspetti della gestione.
L’elezione del Direttore avviene secondo le modalità stabilite dalla specifica disciplina oltre che dai principi in materia elettorale previsti dalla normativa vigente. Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre membri designati fra i propri componenti dal Consiglio del DEAMS, appositamente convocato dal Decano.
Per l’elezione del Direttore ogni elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo.