Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Art. 6 – UFFICIO DI DIREZIONE
1. Il Direttore, il Direttore Vicario e i delegati nominati ai sensi dell’art.5, comma 3 del presente regolamento, costituiscono l’Ufficio di direzione che collabora attivamente con il Direttore nella gestione delle questioni tecniche del Dipartimento e istruisce gli atti da sottoporre all’attenzione della Giunta e all’approvazione del Consiglio. Il Direttore può accordare e revocare con atto formale la delega di funzioni attribuita ai membri dell’Ufficio di direzione. I delegati dal Direttore non possono essere eletti come rappresentanti in Giunta e scadono contestualmente con il mandato del Direttore.