Art. 5 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo - Astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia
1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto ministeriale è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
3. In materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
4. I titolari degli assegni di ricerca sono dotati di copertura assicurativa contro il rischio di infortuni.