Art. 7 - Adempimenti elettorali dei seggi
1. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
2. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonee cabine elettorali, di due urne, e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
4. Terminate le operazioni preliminari, all’ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
5. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.